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D.L. 30/09/2003 n. 269

b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse. Capo IV SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

Articolo 19 - De tax

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l’assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all’1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.

2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 18 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l’accesso ai benefici previsti dal presente arti- colo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonchè quelle ulteriori occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l’importo di un milione di euro per l’anno 2003, nonchè di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Articolo 20 - Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus

1. Nel comma 1 dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Articolo 21 - Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.

3. L’assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati.

4. L’assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 5.

5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del presente

articolo.

6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l’anno 2004. 6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine. 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l’anno 2003 e di 253 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 22 - Asili nido

1. Il mutamento della destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.

Articolo 23 - Lotta al carovita

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 20 milioni di euro per l’anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d’intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonchè l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonchè quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva nonché dell’intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive“.

Articolo 24 - Proroga dell’agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

1. La riduzione dell’aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 25 - Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

TITOLO II CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI Capo DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

Articolo 26 - Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

1. Al comma 3 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell’articolo 2.".

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: "3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1". 2-bis. Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato“.

3. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: “ad uso residenziale“, sono inserite le seguenti: “, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni“.

4. Alla fine del comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.".

 

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